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Facciamo il punto: SMART WORKING

Il lavoro agile o Smart Working è previsto dalla legge 22 maggio 2017 n. 81.

Trova poi rinnovata attenzione durante il periodo emergenziale, con normativa specifica e, per quanto riguarda la dirigenza medica, trova ora la sua fonte contrattuale negli artt. 92 e ss del CCNL dell’Area Sanità 2019-2021.

Il lavoro agile costituisce una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro per i quali sussistono i necessari requisiti organizzativi e tecnologici (cfr art. 92 CCNL cit.). Non può essere svolto per i lavori in turno e per attività non remotizzabili.

La suddetta modalità di esecuzione del rapporto di lavoro avviene senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro (salva la fascia di contattabilità e di inoperabilità).

Va subito evidenziata la sua differenza con il lavoro da remoto (telelavoro o altre forme di esecuzione della prestazione lavorativa, ad es. presso i centri satellite), che vede modificato solo il luogo di adempimento della prestazione.

Il lavoro agile viene incontro a due interessi principali: la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti e e lo sviluppo di un modello di lavoro basato sulla flessibilità, l’autonomia, la collaborazione e la responsabilizzazione del dipendente.

La possibilità di prevedere il lavoro agile nelle Aziende sanitarie necessita di una programmazione, ordinariamente contenuta nel Piano Integrato Attività e Organizzazione, di cui il Pola (Piano Organizzativo del lavoro agile) costituisce una sezione. Esso, ai sensi dell’art. 1 legge 124/2015, è redatto entro il 31 dicembre di ciascun anno, sentite le organizzazioni sindacali (vedi capoversi successivi). In caso di mancata adozione del Pola, il lavoro agile si applica almeno al 15% dei dipendenti, ove lo richiedano. A loro volta, i Regolamenti di disciplina del lavoro agile, adottati dalle Aziende, rappresentano il precipitato tecnico della programmazione contenuta nei Piani. L’individuazione delle attività che possono essere svolte in modalità agile avviene previo confronto con le organizzazioni sindacali.

L’accesso al lavoro agile dovrebbe essere improntato a criteri di trasparenza, equità e celerità, dovendosi garantire, a monte, l’individuazione delle attività che possono essere svolte in modalità agile, la forma di presentazione delle domande, i criteri di priorità in caso di più domande e la forma del diniego.

Sul punto, va ricordato che carattere di priorità è riconosciuto alle domande di alcune categorie di lavoratrici e lavoratori (art. 1, comma 3 bis legge 81/2017) e che la direttiva della PCM 29.1.2023 richiede un utilizzo del lavoro agile orientato alla salvaguardia dei soggetti più esposti a situazioni di rischio per la salute e, del pari, la necessità di garantire ai lavoratori che documentino gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari di svolgere, anche derogando ai criteri di prevalenza, la prestazione lavorativa in modalità agile.

Il diniego di accesso non può in ogni caso basarsi solo sul difetto di strumentazione tecnica, qualora, ad esempio, il dipendente metta a disposizione la propria ed essa sia adeguata.

L’accordo, in forma scritta, deve prevedere la durata, gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile, le modalità ed i tempi di esecuzione della prestazione, modalità del recesso e ipotesi di recesso, i tempi di riposo e le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro.

Descritto così a grandi linee, il lavoro agile, trova appunto una sua disciplina nei Regolamenti Aziendali.

Va subito precisato, almeno da una prima analisi dei Regolamenti della Aziende della Regione Toscana, come non vi sia uniformità tra gli stessi. Se alcuni fanno riferimento all’applicazione del lavoro agile prevalentemente al “ruolo amministrativo professionale” (lasciando così ampio margine di discrezionalità per gli altri ambiti), altri non introducono tale limite, ma escludono invece alcuni luoghi per la modalità della prestazione e individuano il numero massimo di giornate utilizzabili in modalità agile ( in alcuni casi addirittura un giorno soltanto della settimana). Altri, infine, fanno riferimento ad una necessaria predeterminazione delle attività compatibili con la modalità agile, collocando la decisione sulla modalità agile il più possibile a monte e non al momento di ricezione della richiesta, cercando di limitare, appunto, tale potere discrezionale, che pure rimane sussistente nel momento in cui si deve individuare la possibilità di una gestione lavorativa per obiettivi.

Deriva un quadro, perciò, non omogeneo, che seppure giustificato dall’autonomia regolamentare e dalle singole esigenze aziendali, richiama tutti gli operatori ad una corretta applicazione della normativa, la cui finalità, va ricordato, è appunto quella di facilitare la domanda e rendere tale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dove utilizzabile, facilmente e equamente accessibile.

Avv. Paola Rosignoli
Consulente legale Anaao Toscana

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