lunedì, Aprile 7, 2025
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Delibera 959: Didattica e tutoraggio del personale ospedaliero

Articolo 7 Lett. g) Indirizzi in materia di riconoscimenti connessi allo svolgimento
dell’attività didattica e di tutoraggio nell’ambito della formazione specialistica del
personale destinatario del presente CCNL, secondo quanto previsto dal D. Lgs.
368/1999 e s.m.i.

Il CCNL 2019-2021 al capo VI tratta l’argomento formazione e l’art. 45, comma 7 recita: “La partecipazione dei dirigenti all’attività didattica, da questi svolta a favore dell’Azienda o Ente di appartenenza, si realizza nelle seguenti aree di applicazione:
a) corsi di specializzazione e di insegnamento previsti dall’art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs.
30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;
b) corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale del comparto,
organizzati dalle Aziende o Enti del Servizio sanitario nazionale;
c) corsi di formazione professionale post – base, previsti dai decreti ministeriali che hanno
individuato i profili professionali di cui all’art. 6 citato nella lettera a);
d) formazione di base e riqualificazione del personale”.

Il successivo comma 9 statuisce che: “La remunerazione dell’attività didattica di cui al comma 7 svolta fuori dell’orario di lavoro, è stabilita in via forfetaria con un compenso orario € 25,82, lorde, eventualmente elevabile in sede di contrattazione aziendale ai sensi dell’art. 9, comma 5, lett. e) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), relativo all’impegno per la preparazione delle lezioni ed alla correzione degli elaborati nonché per la partecipazione alle attività degli organi didattici. Se l’attività di cui al precedente periodo è svolta durante l’orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura oraria di 6 euro per l’impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati in quanto svolti fuori dell’orario di lavoro. I compensi di cui al presente comma sono a carico del Fondo di cui all’art. 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro)”.

Alla luce delle citate disposizioni contrattuali appare verosimile rilevare che l’attività di tutoraggio nell’ambito della formazione specialistica del personale destinatario del presente CCNL, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 368/1999 non sia inclusa tra le attività predeterminate e remunerate dal CCNL a carico del Fondo Condizioni di Lavoro della Dirigenza Area Sanità, in quanto il tutoraggio dovrebbe considerarsi attività diversa e distinta dalla “didattica”, seppur ospitabile nel più ampio concetto di “formazione”.

Inoltre è di tutta evidenza che l’attuale contesto normativo risulti povero di opportuni e adatti strumenti in grado di riconoscere e valorizzare, anche economicamente, le attività di tutoraggio e di guida durante il lavoro agli specializzandi, funzioni sempre più attuali e richieste ai dirigenti del SSR che si impegnano a sostenere lo sviluppo professionale e formativo del sistema stesso.

In proposito all’argomento in materia di riconoscimenti connessi allo svolgimento dell’attività didattica e di tutoraggio nell’ambito della formazione nel suo più ampio contesto, dal confronto emerge di emanare le seguenti linee d’indirizzo, alle quali si invitano le aziende ed enti ad adeguare i propri atti regolamentari.

Attività didattica svolta dal dirigente a favore dell’Azienda o Ente di appartenenza
In primo luogo, è da osservare che nella nuova disciplina contrattuale vi sono elementi di novità nella costituzione dell’apposito fondo da destinare ad iniziative di formazione ed aggiornamento dei dirigenti, in quanto non era previsto, nel precedente CCNL, una specifica quantificazione con riferimento al “monte salari”.

Inoltre la precedente definizione delle risorse annuali per le iniziative di formazione non era
oggetto di preventiva informativa sindacale.

Resta immutato invece che “L’Azienda o l’Ente definisce annualmente la quota di risorse da
destinare ad iniziative di formazione ed aggiornamento dei dirigenti …” ed il collegamento all’“attuazione dei piani di formazione e aggiornamento professionale” aziendali, da leggersi peraltro in combinato con l’art. 44 del CCNL 2019-2021 sulla Pianificazione strategica di conoscenze e saperi.

Il comma 2 dell’art. 45 del CCNL 2019-2021 infatti riporta: “L’Azienda o Ente, nell’ambito dei propri obiettivi di sviluppo e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6, comma 3, lett. k) (Confronto aziendale), realizza iniziative di formazione e di aggiornamento professionale obbligatorio anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la cultura manageriale, la competenza professionale specifica e la capacità dei dirigenti di gestire iniziative di miglioramento e di innovazione dei servizi, destinate a caratterizzare le strutture sanitarie del comparto in termini di dinamismo, competitività e qualità dei servizi erogati”.

Quindi il “confronto aziendale” che viene richiamato dall’art. 45, comma 1 del CCNL 2019-2021 (art. 6, comma 3, lett. k del CCNL 2019-2021) si riferisce alla definizione dei “criteri generali per la definizione delle politiche e dei piani di formazione manageriale e formazione continua anche secondo quanto previsto dall’art. 16-bis e segg. del D. Lgs. n. 502/1992 a cui fa seguito, con cadenza annuale, l’informativa sullo stato di attuazione dei piani di formazione e aggiornamento professionale”.

Alla luce di quanto sopra si indica che, per quanto concerne l’attività didattica svolta a favore dell’Azienda o Ente di appartenenza nelle iniziative di formazione ed aggiornamento organizzate internamente alla stessa, l’Azienda può chiedere la partecipazione alla didattica dei propri dirigenti nelle seguenti ed alternative modalità:

  1. come attività che rientra nei compiti e doveri d’ufficio e quindi integrata con le funzioni e gli impegni istituzionali, ancorché l’attività sia svolta fuori orario di lavoro. In questo caso l’azienda individua il dirigente previa apposita selezione, tenendo conto delle materie di specifica competenza, e lo retribuisce applicando la quantificazione contrattuale dei compensi che gravano sul Fondo delle Condizioni di Lavoro, poiché il contratto stesso individua la finalità specifica di remunerare l’“impegno per la preparazione delle lezioni ed alla correzione degli elaborati nonché per la partecipazione alle attività degli organi didattici”, sia al di fuori che all’interno dell’orario di lavoro.
  2. come attività non rientrante nei compiti e doveri d’ufficio, quindi svolta esclusivamente fuori orario di lavoro, conferita dall’azienda ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e non soggetta ad autorizzazione⁴. Le ore di attività sono remunerate dall’azienda ed i compensi sono finanziati a carico del bilancio aziendale attraverso il fondo di cui al comma 1 dell’articolo 45 del CCNL. Al fine di dare omogeneità di comportamenti a livello regionale, si ritiene opportuno quantificare, in via forfettaria, in 40,00 € lorde ed omnicomprensive il valore per ogni ora di attività di docenza conferita in attuazione del presente punto.

Infine è utile anche indicare che iniziative formative aziendali, se presentano i requisiti, devono essere accreditate ECM, con attribuzione dei crediti formativi ai discenti e docenti secondo la regolamentazione vigente, in modo che tutti i soggetti a vario titolo coinvolti possano adempiere agli obblighi ECM.

Elevazione della remunerazione oraria della docenza art. 45 comma 9 CCNL
Per quanto concerne la possibilità di elevare in sede di contrattazione aziendale, ai sensi dell’art. 9, comma 5, lett. e), il compenso della remunerazione dell’attività didattica fuori orario di lavoro, contrattualmente stabilito in via forfettaria in € 25,82 lordi/ora, tenuto conto che l’importo non risulta essere stato mai adeguato nella successione dei contratti nel tempo, al fine di dare uniformità ai comportamenti a livello regionale, si indica alle aziende ed enti di valutare l’elevazione sino ad un importo massimo di 32,33⁵ euro/ora.

Resta fermo il compenso di 6 euro se l’attività è svolta durante l’orario di lavoro.

Docenze universitarie
L’art. 6, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 502/1992 riporta:
“2) Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla
formazione degli specializzandi e all’accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni Stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le
modalità della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono
regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituiti zooprofilattici sperimentali … [omissis] …;
3) A norma dell’art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del
personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera
ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate
… Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell’art. 9 della legge 19 novembre
1990, n. 341, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica
emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università
attivano appositi protocolli di intesa per l’espletamento dei corsi di cui all’art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. … I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico … [omissis] … ”.

In questa sede è fondamentale cogliere il riferimento ai “protocolli di intesa” tra Regione ed
Università poiché anche nel protocollo d’intesa vigente tra Regione Toscana ed Università
Toscane è affrontato l’argomento della didattica agli specializzandi e della partecipazione del personale del SSRT alla formazione degli specializzandi.

È il caso di ricordare, peraltro, che ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 517/1999, “I
protocolli d’intesa prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del S.S.N., che operano nei dipartimenti ad attività integrata, impegnati in attività didattica, ai
fondi di ateneo di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370”.

Ed ancora, ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. b) della L.R.T. n. 40/2005 (e s.m.i.) “Il
protocollo di intesa, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 6, 6-bis e 6-ter del decreto
delegato, dal d.lgs. 517/1999 e dagli strumenti della programmazione sanitaria e sociale
integrata regionale, tenuto conto delle finalità istituzionali dei contraenti, indirizza e vincola, nelle aree di seguito indicate, lo statuto delle aziende ospedaliero-universitarie e gli accordi attuativi fra azienda ed università disciplinando: … [omissis] … b) per le attività didattiche: i criteri per la determinazione degli apporti reciproci, con particolare riguardo alle modalità di partecipazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale alla didattica e alla formazione, tenuto conto del fabbisogno formativo espresso dal servizio sanitario regionale, secondo la disciplina di cui al titolo IV, capo V; i criteri per l’individuazione e l’organizzazione delle scuole e dei corsi di studio, sulla base degli ordinamenti didattici vigenti; i criteri per la ripartizione degli oneri”.

Quindi il protocollo d’intesa tra Regione ed Università appare come la fonte “normativa” di
rango secondario sulla materia, in quanto delegata direttamente dalla Legge, sia Nazionale
che Regionale.

Inoltre, per quanto concerne la fonte di finanziamento dell’attività didattica, con riferimento
solo alla didattica formale di cui all’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 368/1999 (quindi alla
docenza) si deve tenere conto di quanto previsto all’art. 46 del decreto stesso: “1) Agli oneri recati dal titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dall’articolo 1 del decreto legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, …”.

Alla luce di quanto sopra, e fermo restando quanto previsto nel protocollo d’intesa vigente in Regione Toscana tra Regione e Università Toscane, di cui alla DGRT n. 1519 del 27/12/2017, gli incarichi di docenza nell’ambito del percorso formativo di specializzazione medica sono conferiti dalle Università, o in nome e per conto delle stesse, ex art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e, nel caso in cui siano retribuiti, il compenso è erogato dalle stesse Università anche ricorrendo ad altre modalità indicate in specifici protocolli o convenzioni.

Indicazioni per lo sviluppo di un sistema di riconoscimenti connessi allo svolgimento dell’attività didattica e di tutoraggio nell’ambito della formazione specialistica
Al fine di promuovere e sviluppare un sistema di riconoscimenti connessi allo svolgimento
dell’attività didattica e di tutoraggio nell’ambito della formazione specialistica, non avendo in questa sede di confronto regionale la potestà dispositiva, mancando alcuni attori essenziali, si ipotizzano di seguito alcune possibili azioni, che comunque dovranno essere discusse e condivise in appositi tavoli di confronto paritetici con l’università, le aziende e la Regione, anche per declinarne in modo operativo il finanziamento, la fattibilità ed attuazione.

Ipotesi 1 – Istituzione della figura del “coordinatore delle attività di didattica e tutoraggio”
Il D. Lgs. 517/99 “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a
norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419” prevede, al fine di garantire, tra l’altro, l’ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca, nelle aziende ospedaliere universitarie, la presenza in ogni dipartimento ad attività integrata di un responsabile universitario della didattica. In analogia si ritiene opportuno ipotizzare che tutte le aziende ed enti del SSR istituiscano, per ogni dipartimento sanitario che accoglie specializzandi ai sensi del D. Lgs. 368/1999, un incarico professionale da attribuire ad un dirigente con anzianità di almeno 5 anni per lo svolgimento delle funzioni di “coordinatore delle attività di didattica e tutoraggio afferenti al dipartimento nell’ambito della formazione specialistica prevista dal D. Lgs. 368/1999”. L’incarico deve far parte dell’atto aziendale sula graduazione delle funzioni ed è attribuito con le ordinarie procedure previste dal CCNL. Nell’attribuzione dell’incarico l’azienda dovrà tener conto delle competenze e dell’esperienza nel campo specifico. Infine, si precisa che l’incarico in questione non è sovrapponibile o sostitutivo di quello di animatore della formazione previsto dalla disciplina specifica.

Ipotesi 2 – Valorizzazione economica del tutoraggio nell’ambito della formazione specialistica di cui al D. Lgs. 368/1999 e s.m.i.
Il D. Lgs. n. 368/1999, all’art. 37, comma 1, riporta: “1) All’atto dell’iscrizione alle scuole
universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica, disciplinato dal presente decreto legislativo e
dalla normativa per essi vigente, per quanto non previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il contratto è finalizzato
esclusivamente all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista,
mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di
attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste
dall’ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell’Unione
europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del Servizio sanitario
nazionale e dell’università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti”.

Da tale contesto normativo sembra evincersi che l’attività assistenziale pratica oggetto di
tutoraggio sarebbe tenuta distinta, seppur necessariamente complementare, da quella di
didattica formale, ovvero la “docenza”, effettuata quindi da soggetti potenzialmente diversi
dal tutor: i docenti.

Comunque la figura del tutor è poi specificamente disciplinata all’art. 38 del D. Lgs. n.
368/1999. Da questa disposizione ricaviamo anche in cosa consista l’attività di questa figura, ossia, in particolare, nella supervisione/guida del medico specialista durante la
partecipazione, “guidata”, appunto, alla totalità delle attività mediche dell’unità operativa
presso la quale è assegnato, nonché nella graduale assunzione di compiti assistenziali e
nell’esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore stesso.

Inoltre il vigente protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Università Toscane, Deliberato
con DGRT n. 1519 del 27/12/2017, all’art. 3 tratta della “Attività didattica e formativa per le professioni sanitarie e per le specialità mediche” ed in particolare al comma 5 riporta che
apposite intese con le rappresentanze sindacali disciplinano la remunerazione del personale
impegnato, tra l’altro, nell’attività di tutoraggio e tutoraggio diffuso.

Poi viene rimandata ai Piani operativi, definiti all’articolo 17 del citato protocollo, la
definizione delle modalità di retribuzione del personale della rete formativa e tutor e le
relative forme di finanziamento.

Quindi, riassumendo, si può sostenere che le attività di tutoraggio agli specializzandi sono
inscindibili dalle attività assistenziali, e questo, per il personale medico ospedaliero, comporta un maggiore impegno, attenzione, responsabilità professionale e, talvolta, anche una possibile esecuzione rallentata delle attività, con prolungamento dei tempi necessari allo
svolgimento dei compiti assistenziali dovuti.

Delle attività di tutoraggio il protocollo vigente ne individua due grandi categorie: tutor e
tutor diffuso, definendole come attività finalizzate ad assolvere ai bisogni pratico-formativi
degli specializzandi finalizzati al percorso di specializzazione, come richiesto dal D. Lgs.
368/1999, e soddisfatti all’interno delle aziende attraverso i dirigenti medici del SSR.

In questo attuale contesto normativo per dare un contributo alla valorizzazione delle attività di tutoraggio come previsto dal nuovo CCNL si ipotizza quanto segue:

Identificazione dei tutor – Ciascuna azienda, in accordo con l’università ed attraverso il
coordinatore dipartimentale delle attività di didattica e tutoraggio, individua i tutor e tutor
diffusi. I tutor è ragionevole ritenere che siano i dirigenti, con anzianità maggiore di 5 anni,
ai quali viene assegnato lo specializzando, mentre i tutor diffusi sono i dirigenti che durante il turno di lavoro si trovano affiancati da uno specializzando e lo devono guidare e supportare.
Le attività di tutoraggio sono svolte su base volontaria.
Potrebbe essere istituito anche un apposito albo aziendale.

Specifico svolgimento dell’Orario di Tutoraggio – Al fine di supportare, implementare e
completare l’attività di tutoraggio svolta in orario di servizio, i tutor possono svolgere un
orario aggiuntivo, registrato attraverso il sistema informatizzato di rilevazione delle presenze ed etichettato con apposita causale definita “tutoraggio specializzandi”, finalizzato
esclusivamente all’integrazione della valorizzazione dell’attività di tutoraggio. Dovrà essere
stabilito un tetto massimo annuo di tale orario al fine di permettere, non solo la fattibilità da parte del dirigente, ma anche la sostenibilità economica. Preme chiarire che l’orario in parola non è utile a compensare il normale orario di lavoro ed è escluso dalle ore per il
raggiungimento dell’obiettivo di cui all’art. 27 comma 3 del nuovo CCNL.

Remunerazione dell’Orario di Tutoraggio – Per l’orario svolto per l’integrazione della
valorizzazione dell’attività di tutoraggio, etichettato “tutoraggio specializzandi”, previa verifica dell’effettiva attività di tutoraggio svolta dal dirigente durante il normale l’orario di lavoro da parte del coordinatore dipartimentale, si suggerisce una liquidazione consuntiva annuale in un’unica soluzione. Alla luce delle disposizioni contrattuali attuali si suggerisce una valorizzazione oraria di 40,00€ lordi omnicomprensivi.

Ipotesi 3 – Finanziamento della valorizzazione delle attività di tutoraggio
Al fine di finanziare la remunerazione delle ore aggiuntive che valorizzano l’attività di
tutoraggio agli specializzandi, si ipotizza che ogni azienda istituisca uno specifico fondo
integrativo aziendale, determinato annualmente sulla base della pianificazione degli studenti destinatari delle attività di tutoraggio in accordo con le università di riferimento e previo confronto con le OO.SS. della dirigenza sanitaria.
Il fondo potrebbe essere alimentato dalle seguenti risorse provenienti da:

 Fondi di ateneo (art. 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n.370 e s.m.i)⁶
 Bilancio aziendale
 Risorse provenienti da specifici progetti regionali

Ipotesi 4 – Valorizzazione con crediti formativi ECM del tutoraggio nell’ambito della formazione specialistica di cui al D. Lgs. 368/1999 e s.m.i.
Si ipotizza che le attività di tutoraggio svolte in orario di lavoro siano valorizzate ai fini “ECM” attraverso il caricamento dei parametri per l’attribuzione dei crediti formativi nella sezione “Crediti Individuali” del portale CO.GE.A.P.S.

Al fine del caricamento dei dati l’azienda, in accordo con l’università e sulla base delle reali
attività svolte, rilascia al dirigente medico l’apposito “Attestato delle attività di tutoraggio”
utile al caricamento nel portale CO.GE.A.P.S.

⁴ Ai sensi dell’art. 53, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 infatti, gli incarichi di docenza, pur remunerati, sono esclusi dal processo autorizzativo da parte dell’Amministrazione di appartenenza a maggior ragione quando sono conferiti dalla stessa. Tuttavia è necessaria comunque la preventiva valutazione circa il possibile conflitto di interessi oltre che di possibili problemi organizzativi derivanti dal periodo e dall’impegno orario richiesto per l’assolvimento dell’incarico e delle attività di cui trattasi
⁵parificato ad un’ora di straordinario festivo o notturno art. 31 comma 3 del CCNL 1019-21

al cui accesso hanno diritto anche i dirigenti ospedalieri, come espressamente previsto dal DPCM del 24/5/2001

Verbale definitivo definito nell’incontro del 12/07/2024

LEGGI IL TESTO COMPLETO DELLA DELIBERA 959 DEL 05/08/2024

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