Articolo 7 Lett. f) Indicazioni in tema di articolo 16, comma 5, CCNL 6.5.2010 delle
aree IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, relativo alle aspettative per motivi di assistenza umanitaria, all’emergenza e alla cooperazione.
La contrattazione integrativa del 10.2.2004 prevede, tra l’altro, che le aspettative per la
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni.
L’art. 16, c.5 e c.4 dei CCNL 6.5.2010 aggiunge che, in particolare, nell’ambito dell’assistenza umanitaria, dell’emergenza e cooperazione con i paesi in via di sviluppo, le aziende ed enti possono altresì concedere un’aspettativa senza assegni per un massimo di dodici mesi nel biennio, da fruire anche in maniera frazionata, al fine di una collaborazione professionale all’estero, per la realizzazione di progetti di iniziativa regionale o svolti con un’organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi della L. 49/1987 e s.m.i.. Nel caso in cui detti progetti siano finalizzati ad operare in situazioni di emergenza, la concessione o il diniego dell’aspettativa dovrà essere comunicata dall’Azienda entro 15 giorni dalla richiesta. Sono fatte salve eventuali normative in materia.
La norma contrattuale deve essere coordinata con le previsioni della L. n. 125 del 11.08.2014, che fornisce una disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, oltre ad abrogare la L. n. 49/1987.
In particolare, l’art. 28 prevede che nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo i dipendenti pubblici contrattualizzati hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di 4 anni, eventualmente rinnovabile e, comunque, non inferiore alla durata del contratto stipulato con le organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro elencati nell’art. 26 della L. n. 125/2014.
Ai fini della concessione dell’aspettativa senza assegni, i soggetti per la cooperazione allo sviluppo inviano il contratto stipulato con il dipendente all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per l’emissione della relativa attestazione.
I soggetti per la cooperazione assumono tutti gli obblighi discendenti dal contratto con il personale all’estero, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi nei confronti del dipendente.
Verbale definitivo definito nell’incontro del 12/07/2024