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Delibera 959: Fondo di Perequazione per chi ha limitata possibilità di svolgere  la libera professione

Articolo 7 Lett. e) Criteri generali per la determinazione della percentuale della tariffa, di cui all’art. 90, comma 2, lett. i), del CCNL 2019-2021, nonché per l’individuazione delle discipline del medesimo personale che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.

L’art. 90, comma 2, del CCNL 2019-2021 individua i criteri generali ai quali le Aziende ed Enti devono attenersi per la fissazione delle tariffe dirette a remunerare le prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria.

In conformità a quanto disposto dal suddetto art. 90 al co. 2, lett. e), la tariffa deve esplicitare i costi sostenuti dall’Azienda e questi devono essere aggiuntivi all’onorario del professionista.

Il regolamento aziendale sulla libera professione deve specificare le tipologie di costo sostenute dall’Azienda.

Il criterio generale di cui alla lettera i) dell’art. 90, c. 2 richiama la disposizione contenuta nell’art. 5, comma 2, lett. e) del DPCM del 27.03.2000, la quale prevede che debba essere comunque garantita una percentuale, pari al 5% della massa dei proventi dell’attività libero-professionale, quale fondo aziendale da destinare alla perequazione delle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.

La stessa lettera e) prevede che debba essere costituito analogo fondo per le restanti categorie, intese come profili professionali dirigenziali appartenenti alla ex area III, con riferimento alla dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.

Si evidenzia inoltre che la clausola contrattuale stabilisce che dalla disposizione non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore rispetto a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l’attività libero professionale.

Alla luce delle già menzionate disposizioni normative si forniscono le seguenti indicazioni:

 la costituzione del citato fondo nella percentuale del 5% della massa dei proventi
dell’attività libero professionale, calcolati sommando le tipologie previste ai sensi dell’art. 89 del CCNL con esclusione dal calcolo di quelle previste dai commi 2 e 6 e dal comma 2
dell’art. 91;
 la distribuzione del fondo costituisce un obbligo, ferme restando le determinazioni della
contrattazione integrativa in merito ai criteri di distribuzione, e di norma deve essere effettuata entro il 30 settembre dell’anno successivo all’anno di riferimento;
 a fronte dell’assegnazione delle quote ai singoli dirigenti, questi non dovranno corrispondere alcun orario aggiuntivo;
 i destinatari del beneficio sono tutti i dirigenti cui si applica il CCNL vigente, in esclusività di rapporto e a tempo pieno, che per motivi oggettivi legati alla disciplina di appartenenza,
anche avuto riguardo alle concrete attività svolte, non esercitano o esercitano in forma ridotta la libera professione, con esclusione di coloro che abbiano rinunciato espressamente
ad esercitare la libera professione o non abbiano accettato di eseguire le prestazioni di cui
ai commi 2 e 6 dell’art.89;
 le discipline e le tipologie dei destinatari del fondo di perequazione sono individuate in sede di contrattazione integrativa, precisando che, per i destinatari, non può derivare un
beneficio economico complessivo superiore alla media pro capite dei proventi, calcolata
dividendo l’ammontare complessivo di essi – conseguente alle attività eseguite nelle varie
forme di libera professione previste dall’ art. 89 del vigente CCNL con l’esclusione dei
commi 2 e 6 dell’art.89 e del comma 2 dell’art.91 – per il numero dei dirigenti che con la
loro attività hanno generato questi introiti;
 nell’individuazione dei soggetti che avranno accesso al beneficio, è opportuno che siano
evitate valutazioni non suffragate da elementi oggettivi e misurabili;
 la contrattazione integrativa potrà individuare quote del fondo – eventualmente integrate da quote del fondo di risultato, tenendo conto anche delle risorse di cui al comma 4 dell’art. 75 del CCNL 2019/2021 e in applicazione della legge 125/91 – da non distribuire e da destinare a iniziative di welfare integrativo ai sensi dell’art.57 del CCNL 2019/2021.

Verbale definitivo definito nell’incontro del 12/07/2024

LEGGI IL TESTO COMPLETO DELLA DELIBERA 959 DEL 05/08/2024

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