venerdì, Aprile 4, 2025
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Delibera 959: Norme sulla libera professione

Articolo 7, comma 1 Lett. d) Criteri generali per l’inserimento, nei regolamenti
aziendali sulla libera professione di norme idonee a garantire che l’esercizio della
libera professione sia modulato e organizzato in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

L’istituto della libera professione intramuraria trova la sua disciplina a livello nazionale in fonti normative e contrattuali che hanno fissato i presupposti, i principi, i destinatari e le finalità cui deve informarsi l’istituto, nonché le tipologie e le modalità organizzative del suo svolgimento.

La Regione Toscana, inoltre, in più occasioni e anche recentemente ha fornito indicazioni alle Aziende ed Enti del SSR per una corretta applicazione dell’istituto.

Il quadro legislativo, regolamentare e contrattuale risulta sufficientemente dettagliato e tale da consentire alle Aziende ed Enti del SSR di assicurare l’esercizio dell’attività libero professionale ai dirigenti medici e sanitari a rapporto esclusivo in un quadro regolamentare idoneo ad evitare abusi o interferenze con l’attività istituzionale, anche in funzione del prioritario obiettivo di riduzione delle liste di attesa.

Si ritiene comunque opportuno riepilogare sinteticamente gli aspetti più significativi relativi
all’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria:
– non deve essere concorrenziale nei confronti del SSR;
– non può comportare per ciascun dirigente, compreso il personale universitario in afferenza assistenziale, un volume orario superiore a quello che si rende necessario per assicurare i compiti istituzionali e, ai sensi dell’articolo 88, comma 5 del CCNL 2019-2021, non può comportare lo svolgimento per i dirigenti, anche di unità operativa complessa, di volumi di attività libero professionale in misura superiore ai volumi di attività istituzionale;
– deve essere effettuata in spazi idonei, organizzata distintamente rispetto all’attività
istituzionale, anche in relazione agli orari ed al sistema di prenotazione e di riscossione dei
pagamenti;
– deve essere programmata e svolta al di fuori dell’orario di lavoro, in orari specifici che il
professionista deve identificare mediante l’ apposito codice di rilevazione nel gestionale
delle timbrature;
– nel caso in cui si tratti di attività in costanza di ricovero può essere preventivamente autorizzata e svolta all’interno delle sedute o sessioni dedicate all’attività istituzionale (con
conseguente quantificazione e recupero dell’impegno orario con l’adozione di meccanismi
oggettivi), ma solo per periodi temporanei e in casi assolutamente eccezionali non dipendenti da carenze organizzative aziendali e comunque solo in relazione a quei servizi in
cui l’attività libero professionale non possa, per motivi tecnico-organizzativi, svolgersi al di
fuori di quella istituzionale;
– deve essere organizzata garantendo, nel rispetto dei diritti della privacy del paziente, una
adeguata informazione al cittadino sulle modalità di accesso alle prestazioni e sulla costituzione delle tariffe, con indicazione della quota destinata al professionista;
– non può essere esercitata presso strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Deve essere anche ricordato che la libera professione rappresenta un’opzione per garantire la possibilità di libera scelta del cittadino e, ricondotta all’interno del sistema pubblico per la riduzione delle liste di attesa, può concorrere al raggiungimento degli obiettivi aziendali della riduzione delle liste di attesa stesse, contenendo o prevenendo il ricorso al privato.

Le Aziende sono tenute a semplificare le procedure di accesso e svolgimento dell’attività libero professionale intramoenia, ispirandone l’organizzazione ai principi di trasparenza, economicità ed efficienza, rendendola attraente e competitiva rispetto al settore privato.

Alla luce di quanto sopra si forniscono le seguenti linee generali di indirizzo:

 l’azienda, nella definizione dei costi dell’attività, deve utilizzare una specifica contabilità
separata che preveda anche gli ammortamenti adeguati alla vetustà degli apparecchi ed
alla loro percentuale di utilizzo tra attività istituzionale ed intra moenia;
 per quanto attiene i costi totali, nella costruzione della tariffa per la specifica prestazione, l’azienda, per prevenire il ricorso al privato, deve tendere ad adeguare le tariffe ai i valori di mercato;
 fermo restando il recupero degli effettivi e documentati costi sostenuti, l’azienda deve
adoperarsi per fornire tutte le risorse necessarie all’attività (ad esempio strumentazione,
personale etc.);
 i sistemi di prenotazione devono essere implementati in trasparenza ed efficienza in modo da permettere agevole accesso dei cittadini alle prestazioni in libera professione e
l’eventuale verifica da parte del professionista delle criticità. Inoltre si raccomanda
l’implementazione delle modalità di avviso automatico (sms, wa) in analogia a quanto
avviene per la parte istituzionale.
 L’azienda è tenuta a dare pari opportunità di accesso all’attività in base alla specializzazione e non con riferimento al reparto di appartenenza, evitando discriminazioni di dirigenti assegnati ad un reparto che non eroga la prestazione coincidente con la propria
specializzazione (es. ematologi assunti in centri trasfusionali o cardiologi in PS). In questi
casi i controlli dovranno essere eseguiti in base ai volumi orari e non alle prestazioni.
 Nel caso di attività di ricovero in libera professione, fermo restando il rispetto dei tempi di attesa delle attività istituzionali per classe di priorità, l’azienda deve adoperarsi a garantire adeguati spazi intesi come posti letto e sale operatorie, per dare concreta disponibilità al suo svolgimento.
 la fatturazione al paziente deve riportare le singole voci di spesa che hanno composto la
tariffa, evidenziando il percepito dal professionista al netto delle altre voci;
 la rendicontazione degli incassi ai professionisti è effettuata, di norma, con cadenza
mensile. L’Azienda, inoltre, si attiverà per garantire la riscossione della tariffa.

Infine giova ricordare che:
 non vi sono motivi ostativi affinché l’Azienda possa sottoscrivere accordi con le compagnie assicurative in modo da poter offrire condizioni concorrenziali ai pazienti che siano coperti da polizze private, fermo restando l’obbligo di coprire tutti i costi delle prestazioni erogate con l’importo della tariffa, compresi gli eventuali riconoscimenti economici previsti in caso di ricovero a carico del SSR.
 l’attività svolta in regime libero professionale intramoenia, se opportunamente
regolamentata dall’Azienda, può, ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 13, del D.Lgs.
n.124/1998, rappresentare una modalità di erogazione delle prestazioni all’interno del
Servizio Sanitario Regionale. Pertanto, tenuto conto dell’articolo 90 comma 2 lettera d), si
indica alle aziende di attivare percorsi per concordare, con i dirigenti interessati, tariffe per
le prestazioni, da effettuarsi in regime di libera professione da parte dei dirigenti stessi,
finalizzate alla riduzione di tempi di attesa e di conseguenza strutturare un atto aziendale
che ne disciplini l’erogazione su commissione dell’azienda stessa. Questa attività con
prestazioni assegnate dall’azienda e non transitate dai normali percorsi di scelta della libera
professione non comporta il computo delle relative spese e trattenute a carico del
professionista che di norma compongono la tariffa.
 ai sensi dell’art. 119 del CCNL del 19 dicembre 2019 non rientra tra le attività libero
professionali, tra le altre, l’attività professionale resa in qualità di CTU presso i tribunali.
Tale attività è effettuata previa autorizzazione dall’Azienda, ai sensi dell’articolo 53 del D.
Lgs. n. 165/2001, secondo la previsione del comma 2 del citato art. 119 del CCNL del 19
dicembre 2019. Trattandosi però di incarico attribuito da un’autorità pubblica, si ritiene che
tale autorizzazione in via generale debba essere concessa, ferma restando la priorità della copertura del servizio e l’assenza di conflitti d’interesse con l’Azienda.

Verbale definitivo definito nell’incontro del 12/07/2024

LEGGI IL TESTO COMPLETO DELLA DELIBERA 959 DEL 05/08/2024

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