Articolo 7, comma 1 lett. a) Modalità di incremento dei fondi in caso di incremento dei servizi ad invarianza della dotazione organica nel rispetto della disciplina di cui agli art. 94, comma 6, 95, comma 6, e 96, comma 6 del CCNL del 19 dicembre 2019.
Il riferimento è a quanto previsto dalle disposizioni riguardanti i fondi contrattuali di cui agli articoli 72 (fondo per la retribuzione degli incarichi), 73 (fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro) e 74 (fondo per la retribuzione di risultato) del CCNL 2019-2021, che confermano ed insieme integrano le disposizioni del CCNL 19.12.2019.
Questi ultimi articoli contrattuali prevedono, tra l’altro, rispettivamente al comma 4, lett. a)
dell’articolo 94, al comma 4, lett. b) dell’articolo 95 e al comma 4, lett. a) dell’articolo 96), la possibilità di incrementare con importi variabili di anno in anno tutti i fondi contrattuali con le risorse di cui all’articolo 53, comma 2, del CCNL dell’8.06.2000 dell’Area IV e all’articolo 53, comma 2, del CCNL dell’8.06.2000 dell’Area III, limitatamente alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.
Le disposizioni sopra richiamate prevedono l’incremento dei fondi contrattuali nel caso di
attivazione di nuovi servizi anche ad invarianza della dotazione organica con riferimento al
trattamento accessorio, disponendo di procedere analogamente alle previsioni di cui al comma 1 dell’articolo 53 dei citati CCNL dell’8.06.2000 riguardanti l’incremento dei fondi in caso di incremento della dotazione organica. In particolare, tale comma disponeva che l’incremento dei fondi dovesse essere congruo “tenendo conto: del valore delle posizioni organizzative di nuova istituzione e, comunque, della retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all’art. 35, comma 1, lett. A) punto 5 come già previsto dall’art. 60 del CCNL 5 dicembre 1996; delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico accessorio complessivo eventualmente spettante ai dirigenti da assumere, dell’indennità di cui agli artt. 40 e 42”.
Ad ogni buon conto è da sottolineare che il comma 6 degli articoli 94, 95 e 96 del CCNL del
19.12.2019 stabilisce che la quantificazione dei fondi deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.
Ferma restando la ricostruzione normativa, a livello di sistema qualunque tipologia di incremento si inserisce in una dinamica di interdipendenza tra le diverse aziende ed enti del SSRT e di possibili ripercussioni sui vari limiti normativi e contrattuali vigenti.
Non è remota la considerazione che, a livello organizzativo, l’aumento dei Servizi ad invarianza della dotazione di personale potrebbe produrre una frammentazione degli organici presenti nelle Aziende e quindi sfociare in un basso livello di performance aziendale e disagio lavorativo dei professionisti.
Pertanto, la Regione Toscana e le Organizzazioni Sindacali condividono che l’istituzione dei nuovi servizi ad invarianza di dotazione organica, e di conseguenza anche l’eventuale incremento dei fondi, rendono necessaria la formale informazione preventiva alla Direzione Regionale Sanità Welfare e Coesione Sociale, corredata di una motivata relazione illustrativa sui propositi Aziendali.
La Direzione Regionale Sanità Welfare e Coesione Sociale esprimerà il proprio parere dopo aver effettuato le opportune considerazioni tenendo conto dell’andamento delle liste di attesa, della casistica e bacino di utenza, verifica delle soglie DM 70/2015, risposte assistenziali già in atto nel SSR, tipologia di struttura richiesta, modalità organizzative (h12/h24), servizi di PD e/o di Guardia notturna e festiva, risorse umane dirigenziali necessarie alla operatività, eventuale impatto della copertura del nuovo servizio sulle rimanenti Strutture organizzative. (elenco non tassativo o esaustivo).
Fermo restando tutto quanto suddetto, in proposito all’argomento si emanano le seguenti linee d’indirizzo:
a) Il fondo per la retribuzione degli incarichi dovrà essere incrementato per l’attivazione, nel quadro della programmazione regionale, di nuovi ed aggiuntivi servizi rispetto a quelli già esistenti, ai quali corrisponda l’attivazione di nuove strutture complesse ovvero semplici a valenza dipartimentale o all’interno di strutture complesse. Il valore dell’incremento dovrà essere pari alle somme occorrenti per assicurare il nuovo trattamento di posizione dei dirigenti di struttura complessa o semplici coinvolti in tali attivazioni (valore che dovrà corrispondere a quello previsto per le altre strutture di analoga complessità presenti in azienda) e – nel caso della previsione di nuove strutture complesse – dell’indennità di struttura complessa. Analogamente si procederà qualora – sempre nel quadro di riferimento regionale – all’interno dell’azienda si dovessero attivare le strutture organizzative previste dal comma 3 bis dell’art. 63 della LR 40/2005 e s.m.i.
b) L’incremento del fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro dovrà essere di importo sufficiente per assicurare la remunerazione di nuovi turni di pronta disponibilità e di guardia anche se non collegati all’istituzione e all’attivazione delle nuove strutture complesse e/o semplici a valenza dipartimentale, nonché di tutte le eventuali indennità specifiche. A quest’ultimo proposito, e fatte salve dinamiche interne aziendali di compensazione, si ritiene opportuno formulare le seguenti indicazioni specifiche:
In caso dell’istituzione di un nuovo turno di guardia, l’adeguamento del fondo sarà in
misura pari all’indennità specificamente prevista dal vigente CCNL.
In caso d’istituzione di un nuovo turno di reperibilità, l’adeguamento sarà in misura pari
all’indennità specificamente prevista nei vigenti accordi aziendali più la quota media pro
capite per turno della spesa annuale aziendale per la retribuzione delle ore straordinarie
effettuate in pronta disponibilità.
In caso di riconoscimento dell’indennità di rischio radiologico ad un dirigente che non la
percepiva in precedenza, l’adeguamento del fondo sarà in misura pari all’indennità
specificamente prevista dal vigente CCNL.
c) Il fondo per la retribuzione di risultato dovrà essere incrementato nella misura necessaria per assicurare ai direttori delle nuove strutture complesse e/o semplici un compenso pari, in rapporto agli obiettivi assegnati, a quello dei direttori delle altre strutture complesse o semplici di analoga complessità presenti in azienda. Analogamente si opererà per le strutture organizzative previste dal comma 3 bis dell’art. 63 della LR 40/2005 e s.m.i.
Sono fatti salvi gli eventuali incrementi dei fondi contrattuali disposti in attuazione dell’articolo 11 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella Legge 25 giugno 2019, n. 60 e s.m.i.
La rideterminazione dei fondi, attuata secondo la normativa vigente, dovrà essere preventivamente comunicata alla Direzione Regionale Sanità Welfare e Coesione Sociale, che provvederà a rilasciare apposito nulla osta.
Infine, riguardo al tema “fondi”, la Regione Toscana e le Organizzazioni Sindacali, visto quanto stabilito dall’art. 5 comma 4 lettera b), concordano di indicare alle Direzioni Aziendali che l’informazione preventiva in parola avvenga con formato analogo a quanto previsto dal flusso informativo per alimentare il Conto annuale dello Stato, al fine di rendere effettiva, semplice e non indaginosa la loro verifica, il tutto utilizzando lo schema elaborato dall’apposito gruppo di lavoro regionale ed a suo tempo trasmesso dalla Direzione Regionale Sanità Welfare e Coesione Sociale con nota prot. AOOGRT/PD 0220454 del 11/05/2023.
Verbale definitivo definito nell’incontro del 12/07/2024