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I benefici INPS per la prole spettano anche alle coppie omosessuali

Tribunale Bergamo sez. lav., 25/01/2024

La sentenza costituisce un interessante precedente in materia di discriminazioni nei confronti di coppie di genitori dello stesso sesso.

In particolare il portale dell’Inps non consentiva di poter presentare le domande relative ad alcuni sussidi (congedo paternità obbligatorio, congedo paternità facoltativo, periodo di riposo etc), perché strutturato obbligatoriamente su coppie di sesso diverso, obbligando così i genitori dello stesso sesso a cercare di intraprendere modalità alternative, dissuasive così dell’esercizio del diritto.

Secondo il Giudice del Lavoro di Bergamo costituisce un’ingiustificata discriminazione escludere le coppie di genitori dello stesso sesso, indicati come tali nei registri di stato civile, rispetto ai genitori di diverso sesso, dall’esercizio dei diritti loro riconosciuti ex d.l.vo 151/2001. Nel caso di specie, specie: il congedo di paternità obbligatorio ex art. 27 bis d.lgs. 151/2001; il congedo di paternità alternativo ex art. 28 ss. D.lgs. 151/2001; “il congedo parentale ex art. 32 d.lgs. 151/2001; i periodi di riposo ex artt. 39 e 40 d.lgs. 151/2001 e le indennità di maternità ex artt. 64 e ss. e 66 e ss. d.lgs. 151/200.

Sia gli uni che gli altri invece sono riconosciuti dall’ordinamento come genitori e possono ottenere il riconoscimento dei loro diritti ex d.lgs. 151/2001, a seconda che sussistano o meno gli elementi della fattispecie costitutiva, vagliati dall’INPS in seguito alla necessaria proposizione della domanda amministrativa.

La sentenza citata dimostra quanto sia ancora difficile adeguare gli strumenti, anche informatici, ritagliati su una società diversa e non più attuale, al diritto vivente, ai mutamenti sociali e all’evoluzione non discriminatoria del vivere civile.

Avv. Paola Rosignoli

Consulente Legale Anaao Regione Toscana

Di seguito la sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI BERGAMO

Sezione Lavoro

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica in persona del dott. ________ in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta il 20 dicembre 2023, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di ex art. 702 bis c.p.c. n. 1011/23 promossa con ricorso depositato il 12 maggio 2023 da R., con gli avv. _____________

– attrice –

contro

INPS, con sede a Roma, in persona del Presidente pro tempore, con gli avv. ___________

– convenuto –

e con l’intervento volontario di

CGIL, con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli __________

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 12 maggio 2023, R. (innanzi, “R.”) proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti a questo Tribunale per:

1) accertare “il diritto delle coppie di genitori dello stesso sesso a godere, alle medesime condizioni previste per le coppie di genitori eterosessuali” di alcuni istituti “volti a sostenere le responsabilità di cura nei confronti dei figli” e pertanto dichiarare che “il congedo di paternità obbligatorio ex art. 27 bis d.lgs. 151/2001 spetta anche a una lavoratrice quando è genitore in una coppia di genitori composta da due donne”, che “il congedo di paternità alternativo ex art. 28 ss. D.lgs. 151/2001 … spetta al padre anche quando è genitore in una coppia di genitori composta da due uomini”, che “il congedo parentale ex art. 32 d.lgs. 151/2001 spetta a ciascuno dei due genitori indipendentemente dal genere dell’altro genitore”, che “i periodi di riposo ex artt. 39 e 40 d.lgs. 151/2001 spettano anche al padre quando è genitore in una coppia di genitori composta da due uomini” e che “le indennità di maternità ex artt. 64 e ss. e 66 e ss. d.lgs. 151/2001 spettano al padre anche quando è genitore in una coppia di genitori composta da due uomini”;

2) accertare “il carattere discriminatorio della condotta tenuta da INPS consistente nell’aver adottato un sistema informatico … che non consente alle coppie di genitori dello stesso sesso di presentare domanda” per gli istituti sopra menzionati;

3) ordinare all’INPS di “modificare … il predetto sistema informatico e il sito web così da rimuovere ogni ostacolo che impedisce ai genitori in coppie dello stesso sesso di presentare le istanze per gli istituti” sopra richiamati, “come invece è possibile per le coppie di genitori di sesso diverso”;

4) ordinare all’INPS di “emanare … una circolale o altra idonea comunicazione, da pubblicare sul portale web dell’Istituto e da diffondere alle sedi dello stesso con le modalità di diffusione che l’Istituto adotta per tali comunicazioni, nella quale indicare che gli istituti oggetto del presente giudizio debbano essere riconosciuti anche a coppie di genitori dello stesso sesso”;

5) condannare l’INPS al pagamento di una somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato per l’adozione delle misure indicate;

6) condannare l’INPS al risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura di € 10.000,00 o di altra ritenuta di giustizia;

7) adottare ogni altro provvedimento utile alla rimozione della discriminazione accertata.

Si costituiva in giudizio l’INPS, eccependo il difetto di legittimazione ad agire di R., alternativamente, l’inammissibilità della domanda e, nel merito, contestandone la fondatezza.

Interveniva ex art. 105 c.p.c. la CGIL, aderendo alle domande già svolte da R.

Il Giudice si riservava la decisione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 12 maggio 2023, R. (innanzi, “R.”) proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti a questo Tribunale per:

1) accertare “il diritto delle coppie di genitori dello stesso sesso a godere, alle medesime condizioni previste per le coppie di genitori eterosessuali” di alcuni istituti “volti a sostenere le responsabilità di cura nei confronti dei figli” e pertanto dichiarare che “il congedo di paternità obbligatorio ex art. 27 bis d.lgs. 151/2001 spetta anche a una lavoratrice quando è genitore in una coppia di genitori composta da due donne”, che “il congedo di paternità alternativo ex art. 28 ss. D.lgs. 151/2001 … spetta al padre anche quando è genitore in una coppia di genitori composta da due uomini”, che “il congedo parentale ex art. 32 d.lgs. 151/2001 spetta a ciascuno dei due genitori indipendentemente dal genere dell’altro genitore”, che “i periodi di riposo ex artt. 39 e 40 d.lgs. 151/2001 spettano anche al padre quando è genitore in una coppia di genitori composta da due uomini” e che “le indennità di maternità ex artt. 64 e ss. e 66 e ss. d.lgs. 151/2001 spettano al padre anche quando è genitore in una coppia di genitori composta da due uomini”;

2) accertare “il carattere discriminatorio della condotta tenuta da INPS consistente nell’aver adottato un sistema informatico … che non consente alle coppie di genitori dello stesso sesso di presentare domanda” per gli istituti sopra menzionati;

3) ordinare all’INPS di “modificare … il predetto sistema informatico e il sito web così da rimuovere ogni ostacolo che impedisce ai genitori in coppie dello stesso sesso di presentare le istanze per gli istituti” sopra richiamati, “come invece è possibile per le coppie di genitori di sesso diverso”;

4) ordinare all’INPS di “emanare … una circolale o altra idonea comunicazione, da pubblicare sul portale web dell’Istituto e da diffondere alle sedi dello stesso con le modalità di diffusione che l’Istituto adotta per tali comunicazioni, nella quale indicare che gli istituti oggetto del presente giudizio debbano essere riconosciuti anche a coppie di genitori dello stesso sesso”;

5) condannare l’INPS al pagamento di una somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato per l’adozione delle misure indicate;

6) condannare l’INPS al risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura di € 10.000,00 o di altra ritenuta di giustizia;

7) adottare ogni altro provvedimento utile alla rimozione della discriminazione accertata.

Si costituiva in giudizio l’INPS, eccependo il difetto di legittimazione ad agire di R., alternativamente, l’inammissibilità della domanda e, nel merito, contestandone la fondatezza.

Interveniva ex art. 105 c.p.c. la CGIL, aderendo alle domande già svolte da R.

Il Giudice si riservava la decisione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto all’eccezione di difetto di legittimazione attiva si osserva che:

a) la domanda va interpretata in base a quanto chiaramente prospettato dall’Associazione ricorrente al punto B.6 del ricorso: “il presente giudizio si riferisce a[i] casi” in cui “nei registri dello Stato civile in Italia risultano atti di “nascita che indicano come coppia di genitori due persone dello stesso sesso”;

b) l’Associazione ricorrente lamenta che il sistema informatico dell’INPS impedisce ai suddetti soggetti di completare la domanda per la presentazione delle domande relative ai diritti a tutela della genitorialità riconosciuti d.lgs. 151/2001, sopra richiamati;

c) l’INPS non ha contestato la sussistenza di tali impedimenti informatici (ancorché, in base a quanto da ultimo allegato, in parte rimossi dopo la proposizione del giudizio), né ha allegato l’esistenza di una modalità alternativa e equivalente per proporre la domanda per il riconoscimento dei diritti ex d.lgs. 151/2001;

d) in questi termini, appare sicuramente sussistente la legittimazione ad agire ex art. 5 c. 2 d.lgs. 216/2003 di R. per contrastare una discriminazione collettiva rispetto ai soggetti di cui sopra, dei cui interessi è pacificamente rappresentativa (cfr. doc. B R.; circostanza non specificamente contestata

dall’INPS);

e) tali soggetti, infatti, non sono “individuabili in modo diretto e immediato”, identificandosi in tutti i genitori dello stesso sesso che, ritenendosi nelle condizioni di poter domandare all’INPS il riconoscimento di un diritto, non possono tuttavia procedere alla domanda amministrativa e pertanto neppure identificarsi come soggetti lesi da un eventuale diniego dell’Istituto;

f) interpretata così la domanda, la conclusione sopra riportata sub 1) non risulta pertinente (non attenendo ai soggetti dello stesso sesso che risultano quali genitori nei registri dello Stato civile in Italia, bensì a generiche “coppie di genitori dello stesso sesso”) e sulla stessa non è pertanto necessario pronunciare (così come sulla domanda sub 4), che la presuppone); d’altra parte, se così non fosse, difetterebbe la legittimazione ad agire dell’Associazione ricorrente, che potrebbe invece agire per la tutela dei diritti di soggetti determinati in caso di diniego della prestazione per illegittima discriminazione in ragione del sesso.

***

Quanto al merito si osserva che:

a) come anche riconosciuto dall’INPS, vi sono casi in cui “coppie di genitori dello stesso sesso … sono stati riconosciuti tali da pronunce giudiziali e sono stati, di conseguenza, indicati entrambi come genitori nei registri di stato civile”;

b) è pacifico, perché ammesso dall’INPS, che il sistema informatico impedisce, almeno per alcune delle prestazioni ex d.lgs. 151/2001, di inserire nella domanda genitori dello stesso sesso;

c) è pacifico, perché non contestato dall’INPS, che non esiste di una modalità alternativa e equivalente per proporre la domanda amministrativa da parte di genitori dello stesso sesso.

Se così è, risulta evidente l’esistenza di una ingiustificata discriminazione a danno dei genitori dello stesso sesso, indicati come tali nei registri di stato civile, rispetto ai genitori di diverso sesso:

a) sia gli uni che gli altri sono riconosciuti dall’ordinamento come genitori e possono ottenere il riconoscimento dei loro diritti ex d.lgs. 151/2001, a seconda che sussistano o meno gli elementi della fattispecie costitutiva, vagliati dall’INPS in seguito alla necessaria proposizione della domanda amministrativa;

b) i genitori di diverso sesso, abbiano diritto o meno, possono sempre proporre la domanda amministrativa in via informatica; i genitori di stesso sesso, abbiano diritto o meno, non possono invece proporla;

c) tale diverso trattamento pone i secondi in una condizione di evidente e significativo svantaggio, non avendo le medesime condizioni di accesso alla domanda di prestazione e dovendo attivarsi secondo modalità alternative (e di incerta efficacia) per far pervenire all’INPS la propria domanda amministrativa, a prescindere dalla fondatezza o meno della stessa, con potenziale effetto dissuasivo.

Va pertanto ordinato all’INPS di modificare, nel termine di due mesi dalla pronuncia, il proprio sistema informatico di ricezione delle domande amministrative, rendendo possibile alle coppie che risultino genitori dai registri dello stato civile di inserire i loro codici fiscali e ogni altro dato rilevante e di completare così l’iter informatico della domanda, a prescindere dal loro sesso. Di tale modifica deve essere data adeguata segnalazione nella schermata iniziale del portale web per l’accesso alla compilazione delle richiamate domande.

Appare altresì idoneo a garantire il corretto adempimento da parte dell’INPS fissare ex art. 614 bis c.p.c. la somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale va invece rigettata: l’Associazione ricorrente non ha allegato alcun elemento specifico sulla concreta effettività di tale misura alla tutela dell’interesse in questa sede fatto valere.

***

Le spese seguono la soccombenza, liquidate ex d.m. 55/2014 in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra l’interveniente adesivo e l’INPS, in ragione dell’assenza di qualsiasi contestazione all’intervento stesso.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro: 1) ordina all’INPS di modificare, nel termine di due mesi (e con la fissazione della somma di 100,00 per ogni giorno di ritardo), il sistema informatico di ricezione delle domande amministrative, rendendo possibile alle coppie che risultino genitori dai registri dello stato civile di inserire i loro codici fiscali e ogni altro dato rilevante, a prescindere dal loro sesso, dando adeguata comunicazione di tale modifica nel portale web; 2) condanna l’INPS a pagare a R. la somma di € 2.400,00, oltre a contributo forfetario ex art. 2 c. 2 d.m. 55/2014, IVA e CPA, a titolo di spese e compensi professionali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari; 3) compensa le spese di lite tra CGIL e l’INPS. Bergamo, 25 gennaio 2024

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